Attraversare sulle strisce con bici e monopattini: quando si rischia la multa

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Attraversare la strada restando in sella o sulla pedana non è sempre consentito. La differenza dipende dal tipo di attraversamento e per le biciclette una recente ordinanza della Cassazione ha chiarito anche un’importante eccezione

Giuseppe Biondo

25 agosto - 08:54 - MILANO

Si deve scendere oppure no dalla bici o dal monopattino per attraversare la strada? Lo si vede molto spesso in città: un mezzo a due ruote che procede verso le strisce, il conducente che rallenta per controllare che non arrivino auto o scooter e poi via da una parte all’altra della strada. Alcuni scendono dal mezzo per accompagnarlo a mano, altri no. Chi fa la cosa giusta e chi quella sbagliata? E in quest’ultimo caso, cosa si rischia?

STRISCE PEDONALI

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Per le biciclette il riferimento è l’articolo 182 del Codice della strada, secondo il quale i ciclisti devono condurre il mezzo a mano quando possono essere di intralcio o pericolo per i pedoni. Nel momento in cui il ciclista scende e affronta le strisce con la bici a mano, per il Codice è assimilato a un pedone. Sulla questione si è pronunciata anche la Cassazione. In un’ordinanza del febbraio 2026, la Suprema Corte ha chiarito che il ciclista che impegna un attraversamento pedonale deve condurre la bicicletta a mano, a meno che l’attraversamento si trovi allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile. Anche in quest’ultimo caso deve tuttavia scendere quando, per le condizioni della circolazione, procedere in sella può costituire intralcio o pericolo per i pedoni. La violazione delle prescrizioni dell’articolo 182 comporta una multa da 26 a 102 euro. Per i monopattini elettrici la legge non contiene una disposizione specifica sulle strisce pedonali, ma stabilisce che per quanto non viene disciplinato espressamente essi sono equiparati ai velocipedi, quindi alle biciclette.

ATTRAVERSAMENTI CICLABILI

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Lo scenario cambia e non poco quando non ci si trova davanti a un attraversamento pedonale ma a un attraversamento ciclabile, riconoscibile dalla specifica segnaletica orizzontale e spesso affiancato alle tradizionali “zebre”. Si tratta di attraversamenti realizzati allo scopo di consentire ai velocipedi di attraversare la carreggiata; il Codice impone ai conducenti dei veicoli di dare la precedenza ai ciclisti che vi transitano, in maniera del tutto analoga a quanto avviene con i pedoni sulle strisce. Non esiste pertanto un obbligo generale di scendere dalla bicicletta ogni volta che si attraversa una strada sulle strisce, bisogna capire quale attraversamento si sta utilizzando. In linea generale quindi sull’attraversamento esclusivamente pedonale il ciclista deve procedere a piedi, mentre su quello ciclabile può attraversare in sella. Fa eccezione il caso individuato dalla Cassazione dell’attraversamento pedonale posto allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, fermo restando l’obbligo di scendere quando si rischia di creare intralcio o pericolo per i pedoni.

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