La sospensione breve scatta per alcune violazioni del Codice della Strada quando il conducente ha meno di 20 punti. Dura da 7 a 30 giorni e, in alcuni casi, si somma a quella ordinaria
La sospensione breve della patente è una sanzione prevista dal nuovo Codice della Strada che in ben pochi conoscono. Il fatto che esista sia quella ordinaria che quella breve può generare confusione, ma nel concreto le cose sono abbastanza semplici. La prima esiste da decenni, la seconda è stata introdotta nel dicembre 2024, e può essere applicata nei confronti di chi commette una delle violazioni previste dall’articolo 218 ter del Codice della Strada.
COME FUNZIONA
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La sospensione breve della patente può andare da sette a trenta giorni ed è aggiuntiva rispetto alla sospensione ordinaria. Ciò vuol dire che, in realtà, la sospensione breve allunga la sospensione ordinaria per una specifica durata di tempo, in specifiche condizioni. La durata dipende da alcuni fattori: è di sette giorni se al momento dell’infrazione si hanno da 10 a 19 punti, mentre passa a quindici giorni se il saldo è inferiore a 10. In caso d’incidente provocato entrambi i periodi raddoppiano, rispettivamente a quattordici e trenta giorni. La misura invece non si applica se il conducente possiede almeno 20 punti. In linea generale, se la violazione comporta già la sospensione ordinaria della patente, i due periodi si sommano. Ma ciò non avviene in caso di reiterazione nel biennio di una delle violazioni previste dall'articolo 218 ter del CdS: quella breve non si aggiunge, se per la violazione è già prevista la sospensione ordinaria. Per fare un esempio, se si viene fermati per utilizzo del cellulare alla guida e sulla patente si hanno almeno 20 punti, viene applicata solamente la sospensione ordinaria che al primo accertamento va da 15 giorni a due mesi; se i punti sono almeno 10, ma meno di 20, si aggiunge la sospensione breve di 7 giorni; se sono meno di 10, quest’ultima dura 15 giorni. Ma se si viene fermati nuovamente, entro i due anni, per uso del cellulare alla guida o per un'altra delle violazioni dell'articolo 218 ter, la seconda volta scatta solo la sospensione ordinaria. La sospensione breve è disposta direttamente dall’agente o dall’organo di polizia che accerta l’infrazione, mentre quella ordinaria viene disposta dal prefetto. Affinché la misura possa scattare, il conducente deve essere identificato nel momento in cui commette la violazione.
QUANDO SCATTA
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La sospensione breve della patente è un meccanismo previsto dall’articolo 218 ter del Codice della Strada nei seguenti casi:
- Guida contromano e sorpasso vietato;
- Mancata precedenza;
- Passaggio con semaforo rosso;
- Violazione delle norme sui passaggi a livello;
- Sorpasso a destra o in violazione delle regole previste per il superamento di altri veicoli, tram o bici (velocipedi);
- Mancato rispetto della distanza di sicurezza;
- Manovre di svolta o cambiamenti di direzione pericolosi;
- Mancata precedenza ai pedoni o mancata cautela verso bambini, anziani o disabili;
- Guida senza casco;
- Guida senza cintura;
- Uso del cellulare alla guida;
- Violazione dell’alternanza guida-riposo per i conducenti di mezzi per il trasporto di cose o persone;
- Infrazioni in autostrada, tra cui retromarcia, uso non corretto della corsia di emergenza o delle luci in condizioni di scarsa visibilità, mancato uso del triangolo di emergenza;
- Guida con un tasso alcolemico superiore a zero e non oltre 0,5 g/l per i conducenti soggetti al limite zero, come gli under 21, i neopatentati nei primi tre anni e alcune categorie di conducenti professionali.


