La sentenza Palomino che può aiutare Sinner: contaminazione sì, responsabilità no

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Il Tas ha escluso che il calciatore poteva sapere di assumere il Clostebol toccando il cane. Così è caduta anche l'accusa di negligenza

Mario Canfora

Giornalista

19 ottobre - 11:07 - ROMA

Ogni caso fa storia a sé e ha le proprie specifiche. Vero, ma quello che ha visto come protagonista il calciatore José Luis Palomino si fa fatica a non prenderlo in considerazione se vogliamo trovare punti di contatto con la vicenda di Jannik Sinner. Il protagonista è sempre il clostebol, la sostanza trovata nelle urine del tennista oggi numero 1 del mondo. Il primo test sull’azzurro aveva rilevato una concentrazione di clostebol di 86 picogrammi per millilitro, e il secondo di 76 picogrammi per millilitro: cioè proporzioni inferiori a 0,1 milionesimi di grammo per litro. Va ricordato che gli steroidi funzionano solo se le dosi sono supramassimali, cioè da 10 a 100 volte superiori alle dosi normali. Dal punto di vista medico, quindi, ci vorrebbero dosaggi altissimi per aumentare il tono muscolare e ridurre i tempi di recupero tra una gara e l’altra.

Controllo

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Ma torniamo a Palomino. Il 5 luglio 2022, durante il primo giorno di ritiro con la maglia dell’Atalanta dopo le vacanze estive, l’argentino viene sottoposto a un controllo antidoping. Tre settimane dopo riceve l’esito del test: positività al clostebol, seppur in quantità molto bassa. Scatta la sospensione cautelare, immediata in questi casi. Il difensore, a cui spetta l’onere della prova, dopo varie ricostruzioni e approfondimenti di mail e whatsapp, riesce a risalire al motivo della positività: la contaminazione sarebbe avvenuta tramite il contatto col suo cane Lollo a cui, durante l’assenza del padrone, fu somministrato sulle zampe uno spray di comune uso veterinario, il veterabol, tanto è vero che anche il cane risulterà poi positivo al clostebol grazie a un prelievo del suo pelo. Il 20 settembre la Procura nazionale antidoping dispone il rinvio a giudizio chiedendo una squalifica di 2 anni, ma il 7 novembre 2022 la sentenza del tribunale esclude la responsabilità del giocatore, considerandolo né colpevole né negligente, proprio come la prima sentenza dell’Itia su Sinner. L’allora atalantino scende nuovamente in campo, ma Nado Italia il 12 dicembre decide di ricorrere al Tas di Losanna sostenendo che non vi fosse l’assenza di colpa. Il quesito che si pone il Tas è: Palomino poteva fare qualcosa per evitare la contaminazione? La risposta è no. Palomino non poteva sapere che accarezzando il cane sarebbe incorso nella contaminazione dovuta allo spray usato su Lollo.

Sentenza

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Nelle 36 pagine della sentenza, scritte in italiano, il Tas ha rigettato il ricorso perché Nado Italia si è limitata a sostenere che le cose avrebbero potuto essersi svolte in modo “diverso” da quanto raccontato da Palomino, senza però ipotizzare una possibile versione alternativa. In questo modo – secondo i giudici – hanno tolto al giocatore la possibilità di difesa, poiché non poteva certo contestare un’accusa astratta e non circostanziata. Nel punto 111 della sentenza si legge: "Nado Italia non adempie all’obbligo di contestare in maniera circostanziata. Per contestare le affermazioni dettagliati dell’Atleta secondo cui la sostanza proibita è stata trasferita dal cane Lollo, non è sufficiente, per il Collegio arbitrale, ipotizzare che ci siano teoricamente altri modi in cui l’atleta avrebbe potuto assumere la sostanza proibita, senza specificarli in modo più concreto. Per poter qualificare le affermazioni di Nado Italia come valide contestazioni, queste devono essere presentate in termini così concreti che l’Atleta possa, a sua volta, contestarle nel merito, e cioè difendersi e fornire prove". Nel caso Sinner, la Wada dovrà proporre uno scenario alternativo rispetto a quello già descritto dal tennista (e accettato dai giudici di primo grado). Ma la percentuale infinitesimale trovata nelle urine dovrebbe alla fine sgombrare il campo da ogni dubbio.

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