Multe e sanzioni penali per le manifestazioni che bloccano il traffico e più trasparenza per i servizi di rent, ma anche una serie di modifiche al Codice della strada che penalizzano chi non fornisce i documenti, ignora l’Alt delle Forze dell’ordine o forza i posti di blocco
Gianluigi Giannetti
5 giugno 2025 (modifica alle 13:47) - MILANO
Con il via libera definitivo alla conversione in legge del Decreto sicurezza da parte del Senato entrano in vigore una serie di norme che interessano direttamente la circolazione stradale, con alcune modifiche al Codice della strada e la previsione di pene più severe, che arrivano fino alla reclusione. Riassumiamo le novità.
Manifestazioni e blocchi stradali
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L’articolo 14 del decreto sicurezza passerà alla storia come norma “anti-Ghandi”, perché prevede la trasformazione dei blocchi stradali o ferroviari da illecito amministrativo a penale. Dunque chi si rende responsabile di un ostacolo alla circolazione incorre in un reato per cui è prevista la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. L’articolo mira a neutralizzare le manifestazioni di carattere politico, dunque era inevitabile l’aggravante associativa, ovvero l’aumento della pena della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.
Auto a noleggio
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L’articolo 2 del decreto sicurezza prevede nuove regole per ridurre i margini di anonimato nell’uso di veicoli a noleggio, potenzialmente impiegati per attività illecite. In particolare, si estende l’obbligo, previsto a carico dei soggetti che stipulano contratti di autonoleggio, di comunicare tempestivamente al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno informazioni ulteriori rispetto all’identità del soggetto locatario. All’atto del noleggio devono essere inseriti anche i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà. Il Decreto sicurezza estende tutti gli obblighi anche nel caso di contratto di subnoleggio. Le sanzioni previste sono l'ammenda fino a euro 206 euro o l'arresto fino a tre mesi.
Modifiche al codice della strada
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Pesanti le modifiche apportate dall’articolo 25 del Decreto sicurezza ad alcune sanzioni previste del Codice della strada, a sua volta entrato in vigore nella sua versione rivista il 14 dicembre 2024. L’argomento è per l’inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale.
- Non fornire i documenti di circolazione, patente o ogni altro documento richiesto par la guida comporta ora la sanzione amministrativa è compresa tra 100 a 400 euro, con la decurtazione di 3 punti patente. Identica sanzione per il conducente che ostacola o impedisce le ispezioni del veicolo o che prosegue la marcia nonostante il divieto dell’organo di polizia stradale qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo.
- Ignorare l’Alt del personale di servizi di polizia stradale comporta una sanzione amministrativa aumentata, compresa ora da euro 200 a euro 600, ( in precedenza non superiore a 344 euro). Nell’ipotesi di seconda violazione nel biennio, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a un mese. Alla prima violazione si applica la decurtazione di 5 punti (attualmente 3 punti) o, in caso si seconda violazione nel biennio, la decurtazione di 10 punti dalla patente.
- Forzare un posto di blocco organizzato comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000 (attualmente da 1.362 a 5.456 euro) e la nuova sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno, oltre alla decurtazione di 10 punti già prevista.