Il dubbio è lecito, la soluzione è semplice e deriva dal concetto stesso di bollo auto
La tassa automobilistica - o bollo auto - è tra le imposte che sommate alle altre voci di spesa determinano i costi di gestione e di mantenimento di un’auto. Come qualsiasi altra imposta, il bollo auto va pagato regolarmente ed entro i termini previsti, pena l’applicazione di sanzioni e interessi (proporzionali al ritardo) all’importo “base” del bollo auto. Anche al più ligio degli automobilisti può capitare, tuttavia, di mancare una scadenza, e in questa ipotesi è utile capire se in caso di controllo su strada da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza o polizia locale gli agenti possono fare una multa per bollo auto scaduto. La risposta discende dal concetto stesso di bollo auto: ecco se e cosa si rischia.
COS'È
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Come anticipato, il bollo auto è una tassa. Più precisamente è un tributo regionale a carico del proprietario (o dell’utilizzatore) di un veicolo registrato al Pra, cioè al Pubblico registro automobilistico. Il bollo auto dunque è un’imposta che viene gestita dalle singole regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento (ad eccezione di Sardegna e Friuli Venezia Giulia che ne delegano la gestione all’Agenzia delle Entrate). Il versamento della tassa spetta a chi, alla scadenza, risulta essere intestatario al Pra del veicolo in questione.
MULTA SÌ O NO
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La natura stessa del bollo auto suggerisce la risposta a un dubbio lecito: "Con bollo auto scaduto o non pagato, rischio una multa se mi ferma la polizia?". Le forze dell’ordine che presidiano le strade non hanno poteri in materia fiscale, si occupano di verificare che il parco circolante non rappresenti un pericolo per la sicurezza degli utenti della strada. In altri termini, se un’auto o una moto viaggia con la revisione o l'assicurazione scaduta rappresenta un pericolo per gli altri e viene multata, mentre non si può dire altrettanto per una che ha il bollo scaduto. Ciò non toglie che il controllo può essere (e solitamente viene) eseguito comunque, ma la sanzione con conseguente recupero del mancato pagamento spettano all’ente titolare della gestione, cioè le amministrazioni (centrali - Agenzia delle Entrate - nel caso di Sardegna e Friuli, provinciali per Trento e Bolzano, regionali per le altre). Dunque le forze dell’ordine non possono verificare il ritardo o il mancato pagamento del bollo auto e non possono multare l’automobilista a un posto di blocco, sebbene presto o tardi qualcuno chiederà di saldare quanto dovuto.