Tfr, per 700mila dipendenti della sanità pubblica (e non solo) diritto esigibile sempre più «sfumato»

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Lavoro nella Pa

Dopo anni di limitazioni e incertezze la Corte costituzionale ha fissato un termine preciso: se entro il 14 gennaio 2027 la disciplina attuale non sarà riportata entro i limiti di legittimità la Consulta potrebbe dichiarare incostituzionali le norme vigenti

di Stefano Simonetti

23 aprile 2026

Adobestock

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Uno dei principi cardine dell’ordinamento civile è quello che riguarda le caratteristiche e la natura del diritto di credito, cioè che esso per essere azionato deve essere certo, liquido ed esigibile. Numerosi articoli del codice civile e di quello di procedura civile disciplinano le peculiarità di questi tre aggettivi così fondamentali. Ebbene, per qualche milione di cittadini uno dei diritti più rilevanti di un lavoratore subordinato non riveste pienamente le tre caratteristiche ricordate. Si sta parlando del trattamento di fine rapporto (Tfr) dei dipendenti pubblici, quello che in gergo viene comunemente chiamato “liquidazione”.

Per gli oltre 700.00 dipendenti della Sanità pubblica, in termini tecnici è definito indennità premio di servizio (Ips) ovvero Tfr per gli assunti dopo il 2000. La prima denominazione risale a quasi sessanta anni fa e la sua accezione semantica è già fuorviante e ingannevole. Così come il termine “buonuscita” degli statali, essa fa pensare più a una elargizione di carattere assistenziale che a un diritto soggettivo pieno. Non a caso, prima di varie riforme, la sua erogazione era competenza dell’Inadel, dove la lettera “A” dell’acronimo significava, appunto, “assistenza”.

Tornando a quanto detto sopra, per i dipendenti pubblici il Tfr non riveste affatto le tre fondamentali caratteristiche in parola. Nulla da dire sulla certezza e sulla liquidità, perché le norme di riferimento sono lineari e chiare nel definirne il perimetro esatto del diritto. Tutt’altro rilievo ha ormai assunto il terzo item perché la esigibilità del Tfr è da anni assoggettata da vincoli e criticità di ogni tipo da sfiorare lo psicodramma. Le vicende sono note, ma forse un rapido riepilogo può essere utile per meglio comprendere l’assurdità della situazione.

Mini storia

Tutto comincia nel 2010, dopo anni e anni nei quali il pagamento della liquidazione avveniva regolarmente. Il “famigerato” decreto Tremonti intervenne con due devastanti articoli sul pubblico impiego, realizzando una manovra finanziaria da 25 mld di euro i cui effetti sono ancora evidenti. Il Dl 78/2010 con l’art. 9 introdusse decine di norme (ben 36 commi) che penalizzavano il trattamento economico - fra tutte, basterà ricordare il blocco per tre anni della contrattazione collettiva - ma con l’art. 12, commi 7 e seguenti incise profondamente sui tempi di pagamento delle varie indennità previste per il pubblico impiego. Al di là della misura di “contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica” – unidirezionale e affatto congiunturale – gli equivoci nascevano dalla stessa rubrica della norma perché gli “Interventi in materia previdenziale” ricomprendevano le liquidazioni che erano – e sono tuttora – considerate interventi di natura previdenziale in modo erroneo in quanto si tratta di retribuzione differita a tutti gli effetti.

L’intervento della Consulta

Dopo un decennio di supina condiscendenza, a seguito di un ricorso incidentale del 2022 da parte di un dirigente della Polizia di Stato, intervenne finalmente la Corte costituzionale per verificare la legittimità di una dilazione così marcata e irrazionale che non aveva più natura congiunturale ma era divenuta strutturale. La sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 23 giugno 2023 sancì la inammissibilità della questione ma affermò nell’ultimo paragrafo che “Tuttavia, questa Corte non può esimersi dal considerare che tale disciplina – peraltro connessa, per espressa previsione della stessa norma censurata, alle esigenze, necessariamente contingenti, di consolidamento dei conti pubblici – in quanto combinata con il descritto differimento, finisce per aggravare il vulnus sopra evidenziato”. La chiara indicazione della Consulta è rimasta peraltro totalmente inascoltata dal Governo. Sull’argomento, l’ordinanza del Tar Marche n. 105 del 15.2.2025 ha rimesso nuovamente la questione alla Consulta, alla quale sono seguite analoghe remissioni da parte dei Tar del Lazio e del Friuli-Venezia Giulia.

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