È confermata la maximulta da 3,2 milioni di euro inflitta nel marzo dello scorso anno dall'Antitrust a Iris Mobili, società titolare del marchio "Mondo Convenienza", accusata di avere adottato condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli arredi e di aver ostacolato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita. L'ha deciso il Tar del Lazio con sentenza.
Ancor più in dettaglio l'Autorità contestò una complessiva pratica commerciale scorretta e aggressiva consistente nella consegna di prodotti difettosi o viziati, tali non essere idonei all'uso per il quale erano stati acquisitati, nonché nella gestione negligente dell'assistenza post-vendita, escludendo il riconoscimento della garanzia sia legale sia convenzionale, ostacolando così l'esercizio, da parte dei consumatori, dei diritti nascenti dal contratto.
Il Tar in primo luogo ha respinto l'assunto della ricorrente secondo cui la scorrettezza e l'aggressività della pratica sarebbero escluse dal basso prezzo del mobilio offerto e dal fatto che nessun consumatore abbia mai lamentato di esser stato raggirato o di esser stato indotto ad una scelta commerciale che altrimenti non avrebbe preso. I giudici hanno però evidenziato come le censure proposte "siano per lo più incentrate a dimostrare la non aggressività della condotta commerciale: tuttavia, va immediatamente ribadito come la contestazione sia più ampia con la conseguenza che spesso i motivi si presentano come poco precisi atteso che si incentrano su percorsi argomentativi non seguiti dall'Autorità. In altre parole, le doglianze mosse al provvedimento non sono in grado di ribaltare completamente la contestazione dell'Agcm, che resiste a quanto dedotto dalla società".
Quanto poi alla questione della mancata consegna dei prodotti "emerge con tutta la sua evidenza la scorrettezza della condotta commerciale: difatti, è manifestamente negligente l'operato di un professionista che consegna regolarmente in maniera incompleta la merce ordinata"; e "riconoscere un buono spesa è, sostanzialmente, un aggancio che impone al cliente un nuovo acquisto".
Relativamente infine al riconoscimento della garanzia del diritto di recesso e alla gestione dell'assistenza post-vendita, il Tar ha evidenziato come l'operato della società ricorrente "non sia stato conforme ai parametri normativi", si sia limitato "ad evidenziare il notevole sforzo organizzativo, nonché l'implementazione di misure volte a rispondere in maniera ancor più rapida e precisa alle esigenze dei clienti: orbene, tali pur lodevoli iniziative non appaiono però infirmare la valutazione dell'Autorità".
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