Posto auto occupato da persone o oggetti, quando la "prenotazione" diventa reato

11 ore fa 3

Quali sono i limiti della delega verbale al passeggero e i rischi penali di bloccare un'area pubblica, come lo stallo di un parcheggio, con il proprio corpo o con oggetti

Alessio Macaluso

2 giugno - 09:42 - ROMA

La ricerca di un parcheggio libero, soprattutto nelle grandi città, rappresenta spesso una delle sfide quotidiane più dure da affrontare per la gran parte degli automobilisti. Scena abbastanza tipica, alla quale capita frequentemente di assistere, è quella che vede il tentativo di riservare un posto libero con la “presenza fisica” di un passeggero sceso anticipatamente dal veicolo per segnalare che il posto è occupato. Di fatto prenotato. Sebbene siano in molti a considerare tale comportamento una pratica comune ed accettabile, la normativa e l'orientamento della giurisprudenza stabiliscono confini ben precisi e severi sulla legittimità di questo comportamento. 

COSA DICE IL CODICE

—  

La disciplina della sosta nel nostro ordinamento non lascia però spazio ad interpretazioni creative. A stabilirne le regole è l'articolo 157 del Codice della strada che chiarisce che le disposizioni relative alla fermata e alla sosta si applicano esclusivamente ai veicoli. Il suolo pubblico destinato al parcheggio, va da sé, non può essere riservato tramite la presenza fisica di una persona, né tantomeno attraverso l'utilizzo di oggetti d'arredo o personali come sedie, borse o zaini. L'occupazione dello spazio stradale, deve quindi avvenire da parte di un mezzo meccanico, rendendo di conseguenza irregolare qualsiasi tentativo di blocco pedonale. 

IL CONCETTO DI DELEGA

—  

Nonostante il divieto generale, la Corte di Cassazione ha delineato un'eccezione ben definita attraverso il concetto di delega verbale nella sentenza 19075/2015. I togati romani hanno quindi riconosciuto al conducente la facoltà d’incaricare un passeggero ad indicare l'imminente occupazione dello stallo. Tuttavia, affinché questa pratica sia considerata lecita, non deve trattarsi di una prenotazione a distanza, ma di una pura e semplice assistenza. La tolleranza della legge vale infatti solo se il veicolo è già visibile, prossimo all'ingresso dell'area di parcheggio e se il presidio umano sia di una manciata secondi, il tempo strettamente necessario a facilitare la manovra dell'auto. 

IL CONFINE PENALE

—  

Se il veicolo non è ancora presente ed il pedone costringe un secondo automobilista a rinunciare al parcheggio, la violazione sconfina dal semplice illecito amministrativo. Questo perché impedire l'accesso ad un'area pubblica, frapponendosi davanti al cofano di un'auto configura il reato di violenza privata, disciplinato dall'articolo 610 del codice penale. La giurisprudenza ha infatti più volte ribadito come il concetto di violenza non si limiti all'aggressione fisica o alle minacce verbali, includendo anche qualsiasi mezzo che con la forza impedisca la libertà di un individuo. 

OGGETTI E TRASLOCHI

—  

 Un discorso simile, ma più grave sul piano amministrativo, riguarda poi l'abitudine di posizionare cassette, coni stradali o sedie per lasciare libero il posto in vista di un trasloco. Questa condotta viola infatti l'articolo 20 del Codice della strada che vieta tassativamente ogni forma di occupazione abusiva della sede stradale senza regolare autorizzazione da parte del Comune. Chi posiziona ostacoli fisici per riservare l'area o il parcheggio rischia quindi una sanzione amministrativa da 173 a 694 euro, oltre l'obbligo di rimuovere immediatamente il materiale utilizzato per occupare lo stallo. Per esigenze logistiche, come un trasloco, l'unica via legale resta la richiesta preventiva al Comune di un permesso di occupazione temporanea di suolo pubblico con relativo posizionamento dei cartelli ufficiali.

Leggi l’intero articolo