Un recentissimo provvedimento del Garante Privacy ha riacceso la polemica sulla possibilità, per gli Enti Pubblici, di usare videocamere di sorveglianza per fare multe o rilevare incidenti: ecco come stanno davvero le cose
Giuseppe Croce
22 giugno - 10:01 - MILANO
Usare le immagini riprese dalle videocamere di sicurezza piazzate in strada dai comuni italiani per fare multe per violazione del Codice della strada non è legittimo: questo è ciò che sembra emergere da un recentissimo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, meglio noto come Garante Privacy, emesso a metà maggio e pubblicato a metà giugno. In gran parte questa interpretazione è corretta, ma fermarsi a ciò che scrive il Garante può essere fuorviante, perché è la stessa Autorità a specificare che ci sono alcuni casi in cui le immagini delle videocamere di sicurezza possono, e devono, essere usate per rilevare infrazioni e incidenti.
PRIVACY VS CDS
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Il provvedimento del 14 maggio 2026 del Garante per la protezione dei dati personali ha tracciato una linea netta sull'uso delle tecnologie di sorveglianza da parte delle pubbliche amministrazioni. La vicenda che ha innescato l'intervento dell'Autorità ha visto protagonista il comune di Reggio Calabria, che ha utilizzato le registrazioni di una telecamera di sorveglianza dell'ordine pubblico per ricostruire la dinamica di un incidente. Basandosi su quel filmato, la polizia locale ha multato una guidatrice per mancata precedenza a un pedone, le ha ritirato la patente e ha inoltrato il video alla Motorizzazione Civile per sollecitare la sospensione della patente. Il Garante ha però ammonito il comune: le telecamere installate sulla via pubblica per la sicurezza urbana hanno lo scopo specifico e circoscritto di prevenire e contrastare la criminalità diffusa e predatoria. Usarle per elevare sanzioni amministrative stradali costituisce una palese violazione del principio della privacy noto come "limitazione della finalità". I dati raccolti per tutelare i cittadini dai crimini non possono essere impiegati per sanzionare violazioni del Codice della strada, né possono essere inviati impropriamente alla Motorizzazione in assenza di un reato. Al comune è stato risparmiato il pagamento di una sanzione pecuniaria solo in virtù della sua buona fede, della collaborazione offerta e della mancanza di precedenti violazioni.
LESIONI STRADALI AGGRAVATE
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Per giustificare la propria azione, il comune di Reggio Calabria si era difeso sostenendo di aver agito nella veste di polizia giudiziaria al fine di cristallizzare le prove di un possibile reato penale, non sapendo in anticipo l'entità dei danni subiti dalla vittima. Per capire perché questa motivazione non ha retto davanti al Garante, bisogna comprendere la differenza tra il reato di lesioni stradali semplici e quello di lesioni stradali aggravate, specialmente alla luce della recente "Riforma Cartabia" (D.Lgs. 150/2022) del Codice penale. L'articolo 590 bis c.p. punisce le lesioni provocate in strada, ma la Riforma Cartabia ha stabilito che le lesioni personali stradali lievi o "semplici" (quelle che comportano una malattia o un'incapacità inferiore ai 40 giorni) sono punibili unicamente a querela della persona offesa. Al contrario, le lesioni stradali aggravate sono sempre procedibili d'ufficio, cioè senza bisogno della denuncia della vittima. Si passa da lesioni stradali semplici a lesioni stradali aggravate in pochi casi specifici:
- Quando si causano lesioni con prognosi di almeno 40 giorni.
- Guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
- Eccesso di velocità con superamento di oltre il doppio dei limiti consentiti, o mancata precedenza agli incroci.
- Manovre pericolose (es. inversione di marcia in luoghi vietati, circolazione contromano).
- Guida senza patente (o con patente sospesa/revocata) oppure su veicolo senza assicurazione.
Nel caso di Reggio Calabria, il pedone investito aveva riportato ferite lievissime, guaribili in appena 10 giorni. Trattandosi di lesioni semplici, e in assenza di una formale querela da parte della vittima, la polizia locale non si trovava di fronte a un reato penale perseguibile d'ufficio, bensì a un semplice illecito amministrativo. Di conseguenza, il comune non aveva alcun diritto o base giuridica per usare le immagini della videocamera di sorveglianza appellandosi a poteri di natura penale.
T-RED E PHOTORED
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Tutto il discorso fatto fino ad ora, tuttavia, non vale se a filmare o fotografare l'infrazione sono i semafori con telecamera integrata, cioè i cosiddetti T-Red e Photored, oppure altri strumenti di rilevamento automatico come gli autovelox. L'articolo 201 del Codice della strada prevede infatti regole ben precise che autorizzano esplicitamente l'uso di specifici dispositivi o apparecchiature omologate per il rilevamento delle infrazioni in modo completamente automatico, senza che sia necessaria la presenza fisica degli agenti di polizia. In questi casi, l'acquisizione delle immagini è dichiaratamente finalizzata, fin dal principio, alla rilevazione delle violazioni stradali. Non essendoci alcuno sviamento o incompatibilità di scopo (come avviene invece per le generiche telecamere di sicurezza urbana), l'uso delle immagini raccolte dai T-Red o Photored è del tutto legittimo in un caso come quello di Reggio Calabria o in qualsiasi altro scenario di incidente stradale. In questi specifici contesti, previsti esplicitamente dalla legge, il richiamo alla privacy non conta e l'utilizzo delle immagini è consentito per sanzionare chi infrange le regole.


