Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha annullato una condanna penale per guida in stato di ebbrezza: ecco perché il processo è da rifare
Giuseppe Croce
27 giugno - 12:32 - MILANO
Aveva subito una condanna penale in primo grado, confermata in secondo, per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato fermato con un tasso alcolemico di 0,92 grammi per litro, un soffio più alto della soglia di 0,8 grammi oltre la quale si passa dall'illecito amministrativo al reato penale. L'8 giugno 2026, però, la Corte di Cassazione gli ha dato ragione annullando la sentenza e ordinando un nuovo processo. È quanto è successo ad un automobilista di Pescara, che ha ottenuto questo risultato a causa di una gastrite cronica con reflusso gastroesofageo. O, almeno, questa è la sintesi che in molti raccontano e che, chiaramente, nasconde una verità giudiziaria ben più complessa.
I FATTI
—
La vicenda inizia a marzo 2024 con il più classico controllo stradale con etilometro: il guidatore soffia nello strumento e il responso è di 0,92 grammi di alcool per litro di sangue. Cioè 0,12 grammi in più di quanto basta per essere nei guai: a partire da 0,8, infatti, si passa dal civile al penale e le cose, per l'automobilista in stato di ebbrezza, si complicano decisamente. Per questo il guidatore incriminato decide di difendersi puntando, sin dal primo grado di giudizio, su un consulente di parte che, al giudice, spiega che la gastrite con reflusso di cui soffre l'imputato potrebbe aver falsato il risultato dell'etilometro. In caso di gastrite, infatti, nel cavo orale si diffondono delle molecole che l'etilometro interpreta come alcool, anche se non lo sono. La gastrite, quindi, potrebbe aver "ingannato" l'etilometro, che avrebbe così registrato più alcool di quanto effettivamente presente nel corpo dell'automobilista.
LE PRIME DUE SENTENZE
—
Il consulente non convince i giudici, che sia in primo che in secondo grado dichiarano ininfluente la gastrite, anche perché c'era la certezza che l'automobilista avesse bevuto e c'erano dei sintomi evidenti di alterazione alcolica. In fase di giudizio, infatti, il giudice ha la facoltà di prendere in considerazione parametri rilevati e verbalizzati dagli agenti di Polizia durante il controllo, come l'alito alcolico, la scarsa coordinazione nei movimenti, le difficoltà di eloquio.
LA SENTENZA DI CASSAZIONE
—
In terzo grado, però, tutto viene ribaltato e le due sentenze di condanna precedenti vengono annullate perché il nuovo giudice ritiene il lavoro fatto dai suoi colleghi insufficiente. Il motivo è semplice: tra 0,8 e 0,92 grammi di alcol per litro di sangue (cioè tra la soglia che separa l'illecito dal reato e il valore rilevato durante il controllo) la differenza è minima, quindi la presunta irrilevanza della gastrite andava accertata e ben spiegata in sentenza. Senza tali spiegazioni, infatti, è impossibile stabilire se lo sconfinamento oltre 0,8 grammi sia frutto di un bicchiere in più o di un errore di misurazione causato dalla gastrite. La Cassazione, dunque, ha rinviato tutto alla Corte d'Appello di Perugia, che dovrà celebrare un nuovo processo nel corso del quale si dovrà stabilire se e quanto ha effettivamente influito la gastrite. In estrema sintesi, quindi, la condanna è stata cancellata non per la gastrite, ma per la superficialità con cui i giudici di primo e secondo grado hanno stabilito che tale gastrite non era il motivo per cui l'etilometro si era fermato a 0,92.


