Dal premio alle soglie, cosa prevede la legge elettorale

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La riforma della legge elettorale targata centrodestra, che ha ricevuto il via libera della Camera e ora passa all'esame del Senato, prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi a Montecitorio e 35 a Palazzo Madama (fino a un tetto rispettivamente di 220 e 113 eletti esclusi i 12 eletti nella circoscrizione Estero) alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi.

Se nessuno arriva a questa percentuale o alla Camera e al Senato si registrano esiti elettorali diversi, si procede con un proporzionale puro. Il sistema prevede liste bloccate in collegi plurinominali. Il premio di maggioranza è 'diviso' in listini circoscrizionali e un candidato che figuri nel listino deve essere presente anche almeno in un collegio plurinominale della circoscrizione in posizione di capolista. E' previsto l'obbligo (pena l'inammissibilità della lista) al momento del deposito del contrassegno elettorale, dell'indicazione del nome che verrà proposto dalla lista o coalizione al presidente della Repubblica come candidato premier e la presentazione del programma. Tra le novità inserite in Aula il voto dei fuorisede, una misura anti-frammentazione e una revisione delle aree geografiche della circoscrizione Estero.

Ecco, in pillole, i contenuti

MECCANISMO PROPORZIONALE CON PREMIO DI GOVERNABILITA' - Proporzionale con premio di governabilità di 70 seggi a Montecitorio e 35 a Palazzo Madama con un tetto massimo di 220 seggi complessivi alla Camera e 113 al Senato ai quali si possono aggiungere i 12 della circoscrizione Estero, non i 15 eletti in Trentino e Valle d'Aosta. Il premio viene attribuito alla lista o alla coalizione che sia arrivata prima in entrambi i rami del Parlamento e non scatta in caso di risultati difformi o se nessuno raggiunge il 42%.

LISTE BLOCCATE E PREMIO - Niente preferenze, il voto avviene su liste bloccate e il premio in listini circoscrizionali con i nomi indicati sulla scheda. Previsto l'obbligo della doppia candidatura nel listino e nel collegio in posizione di capolista.

ALTERNANZA DI GENERE - Nei listini plurinominali (come era già nel Rosatellum) e nei nomi per il premio è prevista l'alternanza di genere di 60 a 40.

NOME DEL PREMIER - Le liste e coalizioni devono indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato premier al presidente della Repubblica e il programma. Con una misura introdotta in commissione viene specificata la salvaguardia dell'articolo 67 della Costituzione che prevede l'assenza di vincolo di mandato e di quella dell'articolo 92 sulla prerogativa del capo dello Stato di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

VOTO FUORISEDE - All'unanimità in Aula è passata una norma che rende possibile il voto nel luogo in cui si è temporaneamente domiciliati da almeno 9 mesi (tre nel caso di persone che sono fuori dal Comune per cure) iscrivendosi entro 30 giorni dalla maturazione dei requisiti e ad almeno 45 giorni dalle elezioni nell'apposito Albo.

SOGLIE DI SBARRAMENTO - Restano, per l'ingresso delle liste in Parlamento, le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum: il 10 per cento per le coalizioni e il 3 per cento per le liste con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato.

NORMA ANTI-FRAMMENTAZIONE - Non concorrano al calcolo della cifra elettorale nazionale e dunque al premio i voti delle liste collegate che siano andate sotto il 3% e non siano il 'miglior perdente'. Il Rosatellum prevede che a questo computo non partecipi chi è sotto l'1%.

RACCOLTA FIRME ED ESONERI - Previsto l'esonero dalla raccolta delle firme per chi abbia un gruppo parlamentare in una delle due Camere ma da prima del 31 dicembre 2025. Non ne usufruiranno FnV e +Eu.

CIRCOSCRIZIONE ESTERO - Vengono ridotte da 4 a 2 (Europa ed extra Ue) le ripartizioni geografiche della circoscrizione Estero per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
   

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