l rimborso di un biglietto
aereo, in caso di cancellazione di un volo, deve comprendere
anche la commissione riscossa dall'intermediario al momento
dell'acquisto: è quanto stabilisce la Corte di giustizia
dell'Unione europea.
La decisione nasce da una controversia relativa a voli
operati da Klm e acquistati tramite il portale Opodo. I
passeggeri hanno infatti ricevuto il rimborso del biglietto
dalla compagnia aerea, senza però vedersi restituiti i circa 95
euro di commissione dell'agenzia. Il caso è stato portato da
un'associazione di tutela dei consumatori davanti ai giudici
austriaci, che hanno rimesso la questione alla Corte Ue.
Secondo i giudici europei, quando una compagnia accetta che
un intermediario emetta biglietti in suo nome e per suo conto,
deve ritenersi a conoscenza della prassi commerciale di
applicare una commissione. Trattandosi di un elemento
"inevitabile" del prezzo del biglietto, tale commissione è da
considerarsi autorizzata e, di conseguenza, deve essere
rimborsata.
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