Caso Minetti, come funziona la grazia: atto del presidente, il Guardasigilli fa l'istruttoria e ne è responsabile

2 ore fa 2

La grazia è un atto di clemenza individuale concesso dal presidente della Repubblica. Il comma 11 dell'art 87 della Costituzione prevede infatti che il capo della Stato "può concedere la grazia e commutare le pene".

Il successivo articolo 89 prevede però che: "Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità". Ciò significa che il decreto con cui il Capo dello Stato concede la grazia deve essere controfirmato dal ministro di Grazia e Giustizia. Il procedimento di concessione è disciplinato dall'articolo 681 del codice di procedura penale.

La domanda può essere presentata dal condannato, da un prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore/curatore, o da un avvocato. Può anche essere proposta dal presidente del consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario per detenuti meritevoli. È diretta al presidente della Repubblica, ma va depositata presso il ministro della Giustizia, che istruisce la pratica.

Il dicastero raccoglie informazioni sul detenuto (comportamento in carcere, parere della procura) e invia il fascicolo al presidente con la propria proposta. La grazia è concessa con decreto del presidente della Repubblica e l'atto presidenziale deve essere controfirmato dal ministro della Giustizia, che ne assume la responsabilità. La Corte Costituzionale (sentenza 200/2006) ha precisato che il Ministro non può impedire la prosecuzione del procedimento.

La grazia estingue la pena principale, ma non le pene accessorie (salvo diversa disposizione) né gli effetti penali della condanna.

Se la grazia è stata condizionata e il beneficiario commette un nuovo delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale (10 anni nel caso di grazia riguardante la penda dell'ergastolo) per il quale viene condannato a una pena detentiva, il beneficio viene revocato di diritto. La revoca è disposta dal giudice dell'esecuzione. In caso di revoca, la pena condonata torna a essere eseguibile.

La grazia può essere revocata anche se, in base ad una successiva istruttoria che deve ripartire dal ministero che gestisce queste pratiche, si accerta che ci sono elementi che inficiano il provvedimento originale. 
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Leggi l’intero articolo