>>>ANSA/ IA, deepfake e chatbot, dal 2 agosto cambiano gli obblighi di trasparenza

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(di Titti Santamato) Più trasparenza per chi immette sul mercato o usa chatbot, generatori di immagini, audio e video sintetici, sistemi di riconoscimento delle emozioni e strumenti capaci di produrre deepfake. Sono questi gli obblighi principali che diventeranno applicabili il 2 agosto 2026, data in cui nell'Unione europea si applicheranno gli obblighi di trasparenza previsti dall'AI Act, il primo regolamento organico al mondo sull'Intelligenza Artificiale, in vigore dal 1° agosto 2024. Le violazioni sono sanzionabili fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale annuo totale dell'esercizio precedente, se superiore.
    "La Commissione ha adottato i presenti orientamenti per fornire indicazioni pratiche alle autorità competenti, nonché ai fornitori e agli utilizzatori di sistemi di IA - scrive nel documento sulle linee guida pubblicato il 20 luglio - L'obiettivo è garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 50 dell'AI Act in modo coerente, efficace, proporzionato e uniforme".
    La prima novità è che le persone dovranno essere informate quando interagiscono con un sistema di intelligenza artificiale, salvo che ciò sia evidente. Una chiarezza utile per gli utenti e soprattutto per le categorie più fragili come i minori. I contenuti sintetici dovranno avere una marcatura tecnica leggibile dalle macchine a carico dei fornitori (provider) e un'informativa a carico degli utilizzatori (deployer).
    Un'eccezione viene fatta per i testi di pubblico interesse sottoposti a revisione umana o controllo editoriale, dei quali una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale.
    In particolare, gli utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale (deployer) dovranno informare gli utenti se "esposti a deepfake, a contenuti generati dall'IA su questioni di interesse pubblico senza revisione umana o controllo editoriale e a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica". I fornitori dovranno assicurare, nel caso di sistemi che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, che le soluzioni tecniche adottate siano "efficaci, interoperabili, solide e affidabili come indicato nelle pertinenti norme tecniche".
    Ancora, nel caso di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di un sistema di categorizzazione biometrica, gli utilizzatori sono tenuti a informare le persone fisiche esposte, salvo che i sistemi siano autorizzati dalla legge per le indagini penali.
    Inoltre, l'utilizzatore di un sistema IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un deepfake dovrà rendere noto che il contenuto "è stato generato o manipolato artificialmente", con modalità attenuate per le opere artistiche, creative o satiriche.
    Non rientrano nell'ambito dell'art. 50: l'attività personale non professionale; la ricerca e lo sviluppo, settore in forza del quale restano esclusi i sistemi sviluppati e messi in servizio esclusivamente per finalità di ricerca scientifica, nonché le attività di ricerca, test e sviluppo antecedenti l'immissione sul mercato; i sistemi autorizzati dalla legge per accertare, prevenire o indagare reati, nei limiti previsti dal regolamento.
    "Dopo due anni dall'entrata in vigore dell'AI Act si inizia a fare sul serio - spiega all'ANSA Ernesto Belisario, avvocato specializzato nel diritto delle nuove tecnologie - La trasparenza sui contenuti generati dall'intelligenza artificiale è necessaria ma non deve ridursi a un adempimento burocratico, e quindi poco utile, come è accaduto con le informative cookie o sul trattamento dei dati personali. Servirebbero però tempi più rapidi: linee guida pubblicate a meno di due settimane dalla scadenza lasciano alle imprese margini strettissimi per adeguarsi a tecnologie che evolvono così velocemente".
   

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