(di Titti Santamato)
Più trasparenza per chi immette sul
mercato o usa chatbot, generatori di immagini, audio e video
sintetici, sistemi di riconoscimento delle emozioni e strumenti
capaci di produrre deepfake. Sono questi gli obblighi principali
che diventeranno applicabili il 2 agosto 2026, data in cui
nell'Unione europea si applicheranno gli obblighi di trasparenza
previsti dall'AI Act, il primo regolamento organico al mondo
sull'Intelligenza Artificiale, in vigore dal 1° agosto 2024. Le
violazioni sono sanzionabili fino a 15 milioni di euro o, per le
imprese, fino al 3% del fatturato mondiale annuo totale
dell'esercizio precedente, se superiore.
"La Commissione ha adottato i presenti orientamenti per
fornire indicazioni pratiche alle autorità competenti, nonché ai
fornitori e agli utilizzatori di sistemi di IA - scrive nel
documento sulle linee guida pubblicato il 20 luglio -
L'obiettivo è garantire il rispetto degli obblighi di
trasparenza previsti dall'articolo 50 dell'AI Act in modo
coerente, efficace, proporzionato e uniforme".
La prima novità è che le persone dovranno essere informate
quando interagiscono con un sistema di intelligenza artificiale,
salvo che ciò sia evidente. Una chiarezza utile per gli utenti e
soprattutto per le categorie più fragili come i minori. I
contenuti sintetici dovranno avere una marcatura tecnica
leggibile dalle macchine a carico dei fornitori (provider) e
un'informativa a carico degli utilizzatori (deployer).
Un'eccezione viene fatta per i testi di pubblico interesse
sottoposti a revisione umana o controllo editoriale, dei quali
una persona fisica o giuridica assume la responsabilità
editoriale.
In particolare, gli utilizzatori di sistemi di intelligenza
artificiale (deployer) dovranno informare gli utenti se "esposti
a deepfake, a contenuti generati dall'IA su questioni di
interesse pubblico senza revisione umana o controllo editoriale
e a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di
categorizzazione biometrica". I fornitori dovranno assicurare,
nel caso di sistemi che generano contenuti audio, immagine,
video o testuali sintetici, che le soluzioni tecniche adottate
siano "efficaci, interoperabili, solide e affidabili come
indicato nelle pertinenti norme tecniche".
Ancora, nel caso di sistemi di riconoscimento delle emozioni
o di un sistema di categorizzazione biometrica, gli utilizzatori
sono tenuti a informare le persone fisiche esposte, salvo che i
sistemi siano autorizzati dalla legge per le indagini penali.
Inoltre, l'utilizzatore di un sistema IA che genera o manipola
immagini o contenuti audio o video che costituiscono un deepfake
dovrà rendere noto che il contenuto "è stato generato o
manipolato artificialmente", con modalità attenuate per le opere
artistiche, creative o satiriche.
Non rientrano nell'ambito dell'art. 50: l'attività personale
non professionale; la ricerca e lo sviluppo, settore in forza
del quale restano esclusi i sistemi sviluppati e messi in
servizio esclusivamente per finalità di ricerca scientifica,
nonché le attività di ricerca, test e sviluppo antecedenti
l'immissione sul mercato; i sistemi autorizzati dalla legge per
accertare, prevenire o indagare reati, nei limiti previsti dal
regolamento.
"Dopo due anni dall'entrata in vigore dell'AI Act si inizia a
fare sul serio - spiega all'ANSA Ernesto Belisario, avvocato
specializzato nel diritto delle nuove tecnologie - La
trasparenza sui contenuti generati dall'intelligenza artificiale
è necessaria ma non deve ridursi a un adempimento burocratico, e
quindi poco utile, come è accaduto con le informative cookie o
sul trattamento dei dati personali. Servirebbero però tempi più
rapidi: linee guida pubblicate a meno di due settimane dalla
scadenza lasciano alle imprese margini strettissimi per
adeguarsi a tecnologie che evolvono così velocemente".
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